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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.04. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
28.04.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Modifiche alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di soppressione dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi alte pubbliche amministrazioni per via telematica).

  1. All'allegato A, parte annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dell'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi gli atti trasmessi per via telematica, in forma diversa dal telefax, agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, dei loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle aziende sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri»;

   b) al l'articolo 3, il comma 1-bis e la nota 5 sono abrogati;

   c) all'articolo 4, il comma 1-quater e la nata 5 sono abrogati,   2. Il comma 596 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.
  3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.
  4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai diversi concessionari di giochi pubblici legali anche con riferimento al rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di uguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al medesimo regio decreto n. 773 del 1931 applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 ottobre 2011.