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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.015. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
28.015.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente articolo:

Art. 28-bis.

  All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modifiche:
  1. Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «Lo sportello unico comunica contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio dei permesso di costruire il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni»;
  3. Sostituire il comma 4 con il seguente:
  «Qualora il responsabile del procedimento ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario oppure richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente, nello stesso termine di cui al comma 3 e per una sola volta, può richiedere all'interessato di apportare le modifiche e le integrazioni documentali. In tal caso il termine di sessanta giorni di cui al comma 3 è sospeso e ricomincia a decorrere per il tempo residuo dalla ricezione della documentazione richiesta»;
  4. Sopprimere l'intero comma 5;
  5. Sostituire al comma 6 primo periodo le parole «di trenta giorni» con le seguenti: «di quindici giorni»;
  6. Sostituire al comma 6, terzo periodo le parole «in quaranta giorni» con le seguenti: «nel termine perentorio di trenta giorni»;
  7. Sostituire il comma 7 con il seguente:
  «Il termine di cui al comma 3 può essere raddoppiato nei soli casi di progetti particolarmente complessi previa motivata risoluzione del responsabile procedimento».