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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.010. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
28.010.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Semplificazione in materia di permesso di costruire)

  Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «Nel permesso di costruire è indicato il termine di ultimazione dei lavori entro il quale l'opera deve essere completata che non può superate i cinque anni dal rilascio del titolo. Il titolare del permesso di costruire dovrà preventivamente comunicare all'amministrazione comunale l'inizio dei lavori,»;
   b) all'articolo 15, sostituire il comma 2 con il seguente: «Anteriormente alla scadenza prevista nel comma 1 è possibile ottenere una proroga con provvedimento motivato. L'inutile decorso del termine di cui al comma 1 senza che sia stata richiesta la proroga comporta la decadenza del permesso per la parte non eseguita. La decadenza è efficace solo con l'adozione del provvedimento comunale che ne accerti la sussistenza dei presupposti.»;
   c) all'articolo 15 comma 4, sostituire le parole «tre anni dalla data di inizio» con le seguenti: «cinque anni dalla data del rilascio del titolo»;
   d) all'articolo 20 sostituire il comma 2 con il seguente: «Lo sportello unico comunica contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.»;
   e) all'articolo 20 comma 3, dopo la parola «Entro» aggiungere le seguenti: «il termine perentorio di»;
   f) all'articolo 20, sostituire il comma 4 con il seguente: «Qualora il responsabile del procedimento ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario oppure richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente, nello stesso termine, di cui al comma 3 e per una sola volta, può richiedere all'interessato di apportare le modifiche e le integrazioni documentali. In tal caso, il termine di sessanta giorni di cui al comma 3 è sospeso e ricomincia a decorrere per il tempo residuo dalla ricezione della documentazione richiesta,»;
   g) all'articolo 20, sopprimere il comma 5;
   h) all'articolo 20, comma 6, primo periodo, sostituire le parole «di trenta giorni» con le seguenti: «perentorio di quindici giorni»;
   i) all'articolo 20, comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «in quaranta giorni» con le seguenti: «nel termine perentorio di trenta giorni»;
   j) all'articolo 20, sostituire il comma 7 con il seguente: «Il termine di cui al comma 3 può essere raddoppiato nei soli casi di progetti particolarmente complessi, secondo una motivata risoluzione del responsabile procedimento.»;
   k) all'articolo 20, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Tutti i termini previsti per il rilascio del permesso di costruire sono perentori e in caso di inosservanza l'interessato ha diritto alla corresponsione di una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo stabilita in misura fissa di euro 100,00 per ogni sette giorni di ritardo, fino ad un massimo di euro 2.000,00. L'indennizzo non è dovuto nel caso di formazione del silenzio-assenso ai sensi del comma 8. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;