Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Legalizzazione atti di Stato civile).
1. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Ove in un accordo o in una convenzione internazionale relativa al campo della giustizia civile o penale sia prevista l'esenzione della legalizzazione o della traduzione degli atti, tale esenzione varrà anche per la presentazione di tali atti alla pubblica amministrazione.