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Legislatura XVII

Proposta emendativa 27.31. in Assemblea riferita al C. 2486-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/07/2014  [ apri ]
27.31.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 è sostituito dal seguente:
  «Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dall'autorità sanitaria della Regione competente.
  Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, la Regione dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, ogni Regione può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a tre anni. In deroga a quanto sopra, solo per i cadaveri di bambini morti prima dei cinque anni di età, le Regioni possono autorizzare tempi di inumazione più brevi che comunque non possono essere inferiori ai venti mesi.
  Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco».