Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Salvo prova contraria si presume che il soggetto che assume l'obbligazione di curare il paziente con organizzazione dei mezzi necessari non sia in colpa se:
a) ha adottato ed efficacemente attuato, prima del verificarsi del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire rischi della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
La medesima presunzione si applica ai collaboratori del soggetto di cui al precedente periodo che abbiano applicato quanto previsto dai modelli di organizzazione e gestione.