Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Le prescrizioni e i trattamenti medici devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità. È vietata l'adozione e la diffusione di terapie segrete e di terapie o pratiche non sottoposte al vaglio della comunità scientifica e delle autorità competenti. Il medico può sempre rifiutare di collaborare direttamente a terapie non provate scientificamente o non supportate da adeguata sperimentazione e documentazione clinico scientifica o non rientranti in sperimentazioni cliniche autorizzate secondo la normativa vigente permanendo comunque l'obbligo di assistenza del paziente.
4-ter. Per quanto attiene ai medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva il responsabile dei laboratorio di fabbricazione o ospedaliero risponde della qualità e della sicurezza del prodotto, della completa tracciabilità dello stesso sin dal materiale di partenza nonché della documentazione e registrazione di ogni singola fase di produzione.