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Legislatura XVII

Proposta emendativa 27.050. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/07/2014  [ apri ]
27.050.
approvato

  Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

Art. 27-bis.
(Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie).

  1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, nt.244 che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro centomila per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro ventimila per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto 28 aprile 2009, n.132 e alla verifica della ricevibilità della istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n.159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa a carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. Detta corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.
  3. La procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto interministeriale 4 maggio 2012.
  4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il Governo
27.050.

  Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

Art. 27-bis.
(Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie).

  1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura, di euro centomila per i danneggiati da trasfusione e con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro ventimila per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto 28 aprile 2009, n. 132 e alla verifica della ricevibilità della istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa a carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. Detta corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.
  3. La procedura transattiva, di cui all'articolo 2, comma 361, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto interministeriale 4 maggio 2012.
  4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il Governo