Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Semplificazioni in materia di spettacolo dal vivo).
1. All'articolo 141, comma secondo, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole: «a 200 persone» sono aggiunte le seguenti: «non necessita il parere sul progetto e».