Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è aggiunto in fine, il seguente comma:
«2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore al 67 per cento non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. Inoltre, per garantire il diritto alla partecipazione di ogni persona handicappata, devono essere previsti, a favore dei portatori di handicap intellettivo, casi di deroga alle specifiche prove, a partire da quelle di conoscenza delle lingue straniere e di informatica (come già richiamato dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 165 del 2001).