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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.26. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
25.26.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da due medici dell'Inps in qualità di componenti effettivi. Gli accertamenti che la Commissione medica integrata conclude con giudizio unanime comportano l'esclusione della persona disabile da ulteriori verifiche. Nel caso in cui la valutazione non unanime dell'accertamento da parte della Commissione medica integrata, derivi da giudizi di uno o entrambi i medici di nomina Inps, questi dovranno inserire la motivazione nel verbale, in questo caso l'INPS sospende l'invio del verbale alla persona disabile e acquisisce dalla Asl la documentazione sanitaria. Il Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente, entro i successivi dieci giorni potrà validare il verbale agli atti ovvero disporre una nuova visita da effettuarsi entro i successivi venti giorni. Nel caso sia disposta una ulteriore visita questa sarà effettuata da una Commissione medica costituita da: un medico Inps, indicato dal Responsabile della Commissione medico legale, diverso dal componente della Commissione medica integrata con funzione di presidente, al quale è demandato il giudizio definitivo, da un medico rappresentante delle associazioni di categoria, e da un operatore sociale nei casi previsti dalla normativa vigente.