stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/07/2014  [ apri ]
25.1.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che a termini del previgente articolo 2, comma 1 della legge abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole.».

  5-ter. Al comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto il seguente:
  «1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi.».

  5-quater. All'articolo 4, comma 2, penultimo rigo, dopo il punto, è inserito il seguente periodo: « Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.».
  5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5 quater, è autorizzata per l'anno corrente la spesa di – 1.000.000,00, a valere sulle risorse del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.