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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.016. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/07/2014  [ apri ]
24.016.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 24, inserire i seguenti:

Art. 24-bis.
(Regole tecniche per l'attuazione della Agenda digitale).

  1. Le regole tecniche previste dall'attuazione dell'Agenda digitale italiana, come definita dall'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del febbraio 2012, sono adottate con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Qualora non ancora adottate e decorsi ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i decreti recanti regole tecniche di attuazione del Codice della amministrazione digitale possono essere dettati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
  2. Al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in fondo è aggiunto il periodo: «Le amministrazioni competenti, la Conferenza Unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nei termini sopra indicati il parere si intende integralmente positivo».

Art. 24-ter.
(Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni).

  1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 19, comma 5, lettera b).
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni comunicano all'Agenzia per l'Italia Digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi dati in loro gestione, e degli applicativi che le utilizzano.

Art. 24-quater.
(Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni).

  1. Il comma 2 dell'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito da: «Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le amministrazioni devono conformarsi.».
  2. Il comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito da: «L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del consiglio dei ministri ed al Ministro delegato. ».
  3. Il comma 3-bis dell'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è soppresso.