Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modifiche:
1) Al comma 3 dell'articolo 19 dopo le parole: «assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-novies» sono aggiunte le seguenti parole: «nel termine ragionevole e perentorio di 180 giorni dalla segnalazione di cui al comma 1.».
2) Al comma 3 dell'articolo 20, dopo le parole: «assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-novies» sono aggiunte le seguenti parole: «nel termine ragionevole e perentorio di 180 giorni dalla segnalazione di cui al comma 1.».