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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.013. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
24.013.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8-bis.
(Diritto di interpello).

  1. In relazione ai procedimenti da attivare su istanza di parte i soggetti direttamente interessati possono inoltrare per iscritto al responsabile del procedimento, individuato a norma dell'articolo 5, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni normative ed amministrative a casi concreti e personali, qualora esistano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
  2. L'istanza deve contenere, oltre alle generalità ed al domicilio del richiedente, l'esposizione chiara ed univoca del comportamento e della soluzione interpretativa che si intendono adottare e deve essere sottoscritta personalmente dal richiedente.
  3. L'istanza di interpello è presentata all'Amministrazione prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al comportamento oggetto dell'istanza medesima.
  4. Il Responsabile del procedimento, ai fini del corretto inquadramento della questione prospettata e della compiutezza della risposta, può richiedere, per una sola volta ed entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, al richiedente di integrare l'istanza, ove necessario, anche mediante la presentazione di apposita documentazione non in possesso dell'Amministrazione. Tale richiesta sospende il termine di cui al comma successivo che riprende a decorrere dalla data di consegna delle integrazioni richieste.
  5. La risposta dell'amministrazione, scritta e motivata, deve pervenire all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza ed è vincolante per l'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il suddetto termine, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente e qualsiasi atto successivamente emanato dall'Amministrazione in difformità dalla risposta, anche se desunta implicitamente, è illegittimo.
  6. L'Amministrazione conserva tuttavia il potere di rettificare la risposta esplicita o implicita prima della attualizzazione dell'interesse del richiedente in dipendenza di modifiche normative o di conformi interpretazioni giurisprudenziali contrarie nel frattempo intervenute.
  7. Qualora la risposta dell'Amministrazione coincida con la richiesta dell'interessato, il Responsabile del procedimento, qualora ravvisi l'esistenza delle condizioni indicate dall'articolo 11 può invitare il richiedente a concludere gli accordi previsti dalla indicata disposizione.».