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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.66. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2014  [ apri ]
23.66.
approvato

  All'articolo 23 aggiungere in fine i seguenti commi:

  2. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente:
   a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia da tenersi nel turno elettorale ordinario del 2015;
   b) la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della città metropolitana nei successivi 120 giorni;
   c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui alla lettera b), si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

  3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, della citata legge n. 56 del 2014, dal 1o gennaio 2015 le attività ivi previste a cui occorra dare continuità fino all'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

  Conseguentemente, nel titolo dell'articolo inserire in fine le seguenti parole:, nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia.

Il Governo