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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.60. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2014  [ apri ]
23.60.
approvato

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) al comma 74, primo periodo, le parole: «ai singoli candidati all'interno delle liste», sono sostituite dalle seguenti: «a liste di candidati concorrenti»;
   c-ter) il comma 76, le parole: «un solo voto per uno dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «un voto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome, o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34;
   c-quater) il comma 77 è sostituito dal seguente:
  «77. L'Ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37, 38 e 39».