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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.45. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
23.45.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  2. L'articolo 143, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: 11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono, nei cinque anni successivi allo scioglimento, essere candidati alle elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali, per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità, il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 – unitamente agli estremi del decreto del Presidente della Repubblica con cui lo scioglimento è stato disposto e ad ogni altra documentazione utile al giudizio – al tribunale competente per territorio, che, valutata la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa, ne dichiara l'incandidabilità con decreto. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 739 del codice di procedura civile.