Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di lavoro conferiti dalle province stesse ai sensi della normativa vigente, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali, con particolare riferimento a Garanzia Giovani. Il differimento della data di scadenza del contratto costituisce solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente.