Al primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), numero 3), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il termine di cui al periodo precedente non si applica alle società per le quali siano in corso alla medesima data operazioni di carattere industriale e processi di efficientamento ovvero opere infrastrutturali, conseguentemente il trasferimento della partecipazione avverrà alla data di conclusione delle suddette operazioni ed opere.»;
b) alla lettera c), capoverso «49-bis, dopo le parole: «che sarà oggetto di regolazione tra le parti» sono inserite le seguenti: «, beneficiando del saldo positivo la parte che avrà effettuato operazioni di valorizzazione della società in cui è detenuta la partecipazione azionaria. Con apposita convenzione le parti potranno, altresì disciplinare cessioni delle partecipazioni o delle società dalle stesse partecipate, anche non strategiche».