All'articolo 23, aggiungere il seguente comma:
2. La Regione Basilicata è autorizzata ad escludere dal computo del patto di stabilità interno i pagamenti effettuati a fronte di spese di investimento in conto capitale per un importo corrispondente a quello delle risorse autonome di natura né tributaria né sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del suo bilancio di previsione, in aggiunta a quelli consentiti in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 1, comma 448, della legge n. 228 del 2012.