Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1o gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1o luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate nelle more dell'entrata in vigore della presente disposizione.
2. Le disposizioni di cui al predetto comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
3. I comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 Euro.».