Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:
Art. 23-bis.
(Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico).
1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla ricostituzione dei suddetti organi non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.
Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:
Art. 23-bis.
(Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico).
1. Nelle more del riordino e della ricostituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla ricostituzione dei suddetti organi non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.