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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.021. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
23.021.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti).

  1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui, di cui risultano intestatari e pagatori i comuni, le province, le comunità montane, isolane o di arcipelago e le unioni di comuni.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanza da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali sono stabiliti gli ambiti soggettivi e oggettivi degli enti locali per l'accesso alla fase di rinegoziazione, nonché gli effetti, le condizioni e le procedure della stessa.