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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
23.01.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.

  1. L'articolo 17 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
  «1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica è disimpegnato da sacerdoti cattolici.
  2. Fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, l'amministrazione militare assicura i mezzi non economici e le strutture logistiche per lo svolgimento del servizio di cui al precedente comma 1».

  2. Il titolo III del libro V del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.
  3. Dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell'interno.
  4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge i risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati al bilancio dello Stato.