Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».