stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.111. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
22.111.

  Dopo il comma 16, inserire i seguenti:
  16-bis. Per il perseguimento della finalità di unicità del centro di imputazione degli ordinamenti amministrativi degli organismi di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il coordinamento gestionale delle autorità indipendenti.
  16-ter. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 12-bis, il Governo opera nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) individuazione degli ambiti di gestione, differenziati dagli atti di funzione, che restano estranei all'esigenza di coordinamento;
   b) attribuzione della disciplina degli ambiti di cui alla lettera a) ad un soggetto amministrativo unitario, in cui tutte le autorità indipendenti siano paritariamente rappresentate, responsabile della gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane delle autorità indipendenti, al quale riferire la dotazione ordinaria destinata a confluire dal bilancio dello Stato nonché gli ulteriori conferimenti finanziari derivanti dalle discipline di settore, anche di tipo sanzionatorie;
   c) rielaborazione del sistema delle missioni e dei programmi di bilancio, allo scopo di far confluire il soggetto di cui alla lettera b) nella medesima appostazione di cui godono gli organi costituzionali ed a rilevanza costituzionale, conferendo alla Segreteria generale della Presidenza della Repubblica il ruolo di tramite tra il soggetto di cui alla lettera b) ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

  16-quater. I decreti legislativi di cui al comma 16-bis sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorsi tali termini senza che la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  16-quinquies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 16-bis, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 16-ter, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 16-quater, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 16-bis.