Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
Art. 22-bis.
1. Al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:
a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;
b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente:
«2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'interno».
2. I maggiori risparmi di cui al precedente comma sono destinati a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica».