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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
21.02.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Delega al Governo in materia di prefetture – uffici territoriali del Governo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) contenimento della spesa pubblica;
   b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
   c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   d) riordino delle funzioni delle prefetture - uffici territoriali del Governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;
   e) mantenimento in capo alle prefetture - uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento, in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;
   f) mantenimento in capo alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere e), sono conferite le relative funzioni;
   g) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   h) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);
   i) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
   l) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura – ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura – ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.