Dopo il l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione dei Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2015 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».