stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.17. in Assemblea riferita al C. 2486-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/07/2014  [ apri ]
2.17.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4.1. Il numero dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari posti fuori ruolo non può essere superiore a 50 per i magistrati ordinari e a venti per ciascuna delle altre categorie.
  4.2. Il superamento del limite di cui al comma 4-bis, rende nullo e privo di qualsiasi efficacia, anche per gli aspetti economici retributivi, il relativo provvedimento di collocamento fuori ruolo.
  4.3. Per ciascun magistrato ordinario, amministrativo, contabile e militare la durata cumulativa dei periodi di collocamento fuori ruolo, non può, durante l'intero corso della carriera essere superiore a cinque anni. Il collocamento fuori ruolo non può in ogni caso essere disposto nei primi dieci anni di carriera del magistrato.
  4.4. Non possono essere posti fuori ruolo i magistrati che svolgono le loro funzioni in uffici giudiziari in cui è presente una scopertura di organico superiore al 10 per cento.
  4.5. Raggiunto il limite di cui al primo periodo del comma 4-quater, il magistrato è automaticamente reinserito, senza necessità di alcuna domanda o istanza in tale senso, nel medesimo ufficio e con le medesime funzioni svolte dal magistrato stesso prima del collocamento fuori ruolo.
  4.6. Qualora l'organico dell'ufficio in cui il magistrato deve essere reinserito ai sensi del comma 4.5 risulti pienamente ricoperto in relazione alle funzioni svolte dal magistrato stesso prima del collocamento fuori ruolo, il magistrato è assegnato ad altro ufficio limitrofo della medesima circoscrizione o, in mancanza, del medesimo distretto, ove risultino scoperti posti nelle funzioni svolte dal magistrato prima del collocamento fuori ruolo.
  4.7. In ogni caso, al raggiungimento del limite di cui al primo periodo del comma 4-quater, il trattamento economico del magistrato è equiparato a quello dei magistrati, di pari anzianità, che svolgono funzioni giudiziarie.