Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Il numero dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari posti fuori ruolo non può essere superiore a 50 per i magistrati ordinari e a venti per ciascuna delle altre categorie.
4-ter. Il superamento del limite di cui al comma 4-bis, rende nullo e privo di qualsiasi efficacia, anche per gli aspetti economici retributivi, il relativo provvedimento di collocamento fuori ruolo.
4-quater. Per ciascun magistrato ordinario, amministrativo, contabile e militare la durata cumulativa dei periodi di collocamento fuori ruolo, non può, durante l'intero corso della carriera essere superiore a cinque anni. Il collocamento fuori ruolo non può in ogni caso essere disposto nei primi dieci anni di carriera del magistrato.
4-quinquies. Non possono essere posti fuori ruolo i magistrati che svolgono le loro funzioni in uffici giudiziari in cui è presente una scopertura di organico superiore al 10 per cento.
4-sexies. Raggiunto il limite di cui al primo periodo del comma 4-quater, il magistrato è automaticamente reinserito, senza necessità di alcuna domanda o istanza in tale senso, nel medesimo ufficio e con le medesime funzioni svolte dal magistrato stesso prima del collocamento fuori ruolo.
4-septies. Qualora l'organico dell'ufficio in cui il magistrato deve essere reinserito ai sensi del comma 4-sexies, risulti pienamente ricoperto in relazione alle funzioni svolte dal magistrato stesso prima del collocamento fuori ruolo, il magistrato è assegnato ad altro ufficio limitrofo della medesima circoscrizione o, in mancanza, del medesimo distretto, ove risultino scoperti posti nelle funzioni svolte dal magistrato prima del collocamento fuori ruolo.
4-octies. In ogni caso, al raggiungimento del limite di cui al primo periodo del comma 4-quater, il trattamento economico del magistrato è equiparato a quello dei magistrati, di pari anzianità, che svolgono funzioni giudiziarie.