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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.56. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
19.56.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1o gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1o luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1o gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1o luglio 2015 per i lavori.
  16-ter. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo, 12 aprile 2006 n. 163, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano: a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta; b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici; c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207».