stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.85. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
18.85.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907 n. 257, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto diviene amministrazione ad ordinamento autonomo con funzioni strumentali a quelle dello Stato, avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria, ed assume la denominazione di magistrato delle Acque di Venezia.
  3-bis Il Magistrato delle acque di Venezia è sottoposto alle direttive e alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare.
  3-ter. Al Magistrato delle Acque di Venezia sono attribuite in via esclusiva tutte le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della laguna riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Tutte le funzioni di cui alla legge 5 maggio 1907 n. 205 diverse da quelle di cui al presente comma sono trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.
  3-quater. I rapporti derivanti dalla concessione 7191 rep. del 4 ottobre 1991 stipulata fra Ministero delle infrastrutture e dei trasposti – Magistrato alld Acque di Venezia e Consorzio Venezia Nuova restano in capo al Magistrato alle Acque di Venezia di cui al comma 3 del presente articolo.
  3-quinquies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3, 3-bis e 3-quater si provvede con un decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.