17.10.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 17.
1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, raccoglie – e inserisce in una banca dati unitaria a livello nazionale appositamente istituita e pubblicata sul sito web del Dipartimento medesimo – i dati:
a) di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato;
b) di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) inerenti alla gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati dalle pubbliche amministrazioni.
2. La banca dati è consultabile e modificabile da tutte le amministrazioni pubbliche interessate.
3. Il mancato rispetto del termine previsto nel comma 1, determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.