stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
15.4.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni le parole «da emanare entro il 31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti «da emanare entro il 28 febbraio 2015».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
  «3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità con l'anno accademico 2014-2015 e per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra nuovo ordinamento e ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis.
  Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 3-bis le durate delle Scuole di specializzazione sono riportate a quanto previsto dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'11 maggio 1995 e 3 luglio 1996; per le Scuole non comprese nei sopracitati decreti e per quelle che hanno una durata inferiore rispetto alla durata minima della formazione medica specializzata di cui all'allegato V, punto 5.1.3, della direttiva CE n. 36 del 2005 si applica la tabella D "Durate minime delle formazioni specialistiche" del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni».