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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.12. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2014  [ apri ]
14.12.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 3, sopprimere le parole è sospesa per l'anno 2014 e sostituire le parole da l'indizione delle procedure sino alla fine del comma con le seguenti: le procedure relative all'anno 2014 di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono indette entro e non oltre il 28 febbraio 2015 previa revisione dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dei conseguenti decreti ministeriali.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  «3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modifiche:
  1. all'articolo 15, comma 2, la parola: “trenta” è sostituita dalla parola: “venti”;
  2. all'articolo 16:
   a) nel comma 1, le parole: “durata quadriennale” sono sostituite dalle seguenti: “durata di sei anni”;
   b) nella lettera a) del comma 3 la parola: “analitica” è soppressa, le parole “area disciplinare” sono sostituite dalle seguenti: “settore concorsuale” e sono aggiunte in fondo le seguenti parole: “sentiti il CUN e l'ANVUR”;
   c) nella lettera b) la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “dieci”;
   d) nella lettera c) del comma 3 sostituire le parole: “con apposito decreto ministeriale” con le seguenti: “con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio”;
   e) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente: “d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate le cui modalità sono individuate nel regolamento di cui al presente comma; il medesimo regolamento disciplina il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e parametri di cui alla lettera a)”;
   f) nella lettera f) del comma 3 sostituire la parola: “quattro” con la seguente: “cinque” e sopprimere le parole da: “e sorteggio di un commissario” sino alla parola: “(OCSE)”; alla fine della lettera aggiungere il seguente periodo: “nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i), e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione”;
   g) nella lettera g) del comma 3 le parole da: “la corresponsione” sino alla fine della lettera sono soppresse;
   h) nella lettera i) del comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: “il sorteggio di cui alla lettera h) al fine di garantire una rappresentanza fin dove possibile proporzionale tra i settori scientifico-disciplinari all'interno della Commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;” e, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: “il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione”;
   i) nella lettera m) del comma 3 sostituire le parole da: “a partecipare” sino alla fine della lettera con le seguenti: “a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi dalla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi dal conseguimento della stessa”;
   j) dopo la lettera m) del comma 3 inserire la seguente: “m-bis) alle procedure di abilitazione si applicano, per quanto compatibili, le norme previste dall'articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236”;

  3-ter. I candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a far data dal primo marzo 2015. La durata dell'Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 è di sei anni.
  3-quater. Nell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole da: “previo parere di una commissione” a: “proposta la chiamata” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta di parere.”.
  3-quinquies. La qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale è considerata prioritaria nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento previste dall'articolo 5 commi 1 lettera c) e comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».