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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
14.02.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) la lettera b) è soppressa;
   b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
    «c-bis. Le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano per il personale scolastico docente e ATA».

  2. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per il personale scolastico docente e ATA.»
  3. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 e 5.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002. n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
  5. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sul giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per gli anni 2015 e 2016 non inferiore a 300 milioni di euro.