Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
Art. 14-bis.
(Norme di semplificazione per le università).
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994. n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera f-bis, in fondo, sono aggiunte le seguenti parole: , ad eccezione di quelli stipulati dalle università e dagli enti di ricerca;
b) alla lettera f-ter, in fondo, sono aggiunte le seguenti parole: , ad eccezione di quelli stipulati dalle università e dagli enti di ricerca.