Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Incentivi per la progettazione).
1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. In ragione della omnicomprensività del relativo trattamento economico, le somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 confluiscono nei Fondi per la retribuzione accessoria, rispettivamente per il personale e per la dirigenza, e sono distribuite secondo criteri da definire in sede di contrattazione integrativa».