Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
5. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2002, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso:
a) i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione europea che al momento di presentare la domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo;
b) i cittadini stranieri residenti in Italia, in possesso dei medesimi requisiti d'età di cui alla lettera a), che siano:
1) familiari di cittadini dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
2) titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
3) titolari del permesso di soggiorno di asilo;
4) titolari del permesso di soggiorno di protezione sussidiaria».
Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: a fini di utilità sociale aggiungere le seguenti: e modifica dei requisiti di ammissione al servizio civile nazionale.