Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. All'articolo 9 comma 28 della legge 122/2010 aggiungere infine il seguente periodo: «A decorrere dal 2013 gli enti locali locali possono superare il predetto limite per quanto concerne le assunzioni di personale per gli uffici stampa e di quei profili professionali strettamente necessari a garantire il funzionamento della amministrazione».