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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.59. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
11.59.

  Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito di processi di riorganizzazione che prevedano la riduzione di almeno il 10 per cento della dotazione organizzativa dirigenziale ed al fine di favorire la responsabilizzazione del personale del comparto, possono prevedere incrementi del valore delle indennità di posizione organizzativa anche oltre il limite previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad un massimo del 30 per cento. Tali incrementi sono riconosciuti utilizzando le risorse dei fondi contrattuali aziendali, previa contrattazione e senza nuovi oneri a carico del bilancio dell'ente. La presente disposizione è modificabile dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
  3-ter. Qualora la regione provveda alla nomina a direttore di un ente strumentale di un proprio dipendente prevedendone il collocamento in aspettativa senza assegni, il medesimo ha diritto al mantenimento del posto all'interno della regione. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'ente strumentale interessato, il quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato. Le medesime disposizioni si applicano al Direttore sociale in servizio presso le aziende del Servizio sanitario nazionale, ove la normativa regionale preveda tale figura.
  3-quater. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, è aggiunta la seguente:
   b-bis) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni collocati in aspettativa per aver assunto incarichi presso società partecipate dagli enti pubblici, ovvero i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che transitano definitivamente nelle medesime società.