Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.