Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
5. All'articolo 16 del decreto-legge 138/2011, dopo il comma 31, è aggiunto il seguente 31-bis. A decorrere dal 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 557 della L. 296/2006 in materia di riduzione delle spese dei personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.»