Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:
Art. 11-bis.
(Riduzione delle consulenze nelle pubbliche amministrazioni).
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014, al 50 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 40 per cento dell'anno 2014».