Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:
Art. 11-bis.
(Divieto di cumulo di retribuzioni e riduzione delle consulenze nelle pubbliche amministrazioni).
1. All'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da «a titolo» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «altra retribuzione o indennità per l'incarico ricoperto».