Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
Le Regioni possono utilizzare in ogni annualità il 10 per cento delle risorse liberate con l'applicazione del presente comma, per assunzioni a tempo indeterminato di personale medico con contratti a tempo determinato di specialistica ambulatoriale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbia lavorato negli ultimi 18 mesi per almeno 2.000 ore.