Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).
1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali, con il quale la funzione rogatoria verrà disciplinata nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione.