Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. I funzionari e dirigenti dei comuni, delle province e delle unioni dei comuni, che per almeno 5 anni hanno svolto funzioni da vice-segretario dell'ente, e che sono in possesso dei requisiti di legge, possono aderire all'albo del segretari comunali e svolgere le relative funzioni».